Art. 2.

      1. L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 18. - (Denominazione e classificazione delle pene principali). - Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende la reclusione speciale, la reclusione e l'arresto.
      Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende la multa e l'ammenda».